Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme volte a valorizzare le attività di insegnamento, formazione sanitaria, ricerca e professionalizzazione del sistema universitario, nonché a riorganizzare le funzioni svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia.
      2. Ai fini di cui al comma 1 le aziende ospedaliero-universitarie sono trasformate in istituti per la ricerca sanitaria e per la formazione medica (IRSFM).